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Reti contratto o Reti soggetto: questo è il problema!

La disciplina civilistica e fiscale del contratto di rete ha subito recentemente alcune modifiche che hanno contribuito, insieme ai precedenti interventi normativi a cambiare la sua fisionomia. Nello specifico la legge n.221 del 17 dicembre 2012 ha delineato il confine tra “Reti contratto” e “Reti soggetto” e la circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E del 18 giugno 2013 ha chiarito gli obblighi e gli adempimenti delle due tipologie di Rete.

La scelta di dotare o meno la Rete di soggettività giuridica dipende dalle finalità, dagli scopi e dalle esigenze che guidano l’operato della Rete stessa, e di conseguenza varieranno ovviamente, anche a livello normativo gli obblighi e gli adempimenti.

Per quanto riguarda le “Reti contratto” possiamo evidenziare queste caratteristiche:

• la rete non ha soggettività giuridica e fiscale, pertanto gli atti all’interno del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

• Il contratto di rete, quindi, non crea un nuovo soggetto, ma ha la sola funzione di organizzare i rapporti interni tra le imprese che lo stipulano.

• Ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal Testo Unico e vanno indicati nella dichiarazione degli stessi. La fatturazione attiva e passiva va ripartita tra tutte le imprese aderenti

• La rete non può applicare il regime di agevolazione fiscale previsto per le reti d’impresa (quella sulla sospensione d’imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al fondo patrimoniale comune)

• La rete contratto può essere dotata di un organo comune istituito dalle imprese per gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

• Nel caso di partecipazione a gare pubbliche, l’organo comune con potere di rappresentanza può svolgere il ruolo di mandatario. Nel caso che la rete contratto sia sprovvista anche dell’organo comune, le imprese possono partecipare ad una specifica gara nella forma di raggruppamento temporaneo.

 

Per quanto riguarda le “Reti soggetto” le principali caratteristiche sono:

• la rete gode di capacità giuridica, infatti a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese la rete diviene un nuovo soggetto con capacità giuridica tributaria autonoma, quindi diventa un soggetto d’imposta.

• In particolare, la possibilità di potersi dotare di partita IVA, apre numerosi vantaggi alle imprese in rete che decidano, ad esempio, di internazionalizzarsi presentando sui mercati esteri un unico forte interlocutore.

• La rete è assoggettata all’obbligo di tenuta delle scritture contabili ed al pagamento dell’imposta di registro

• A seconda che l’attività svolta sia in maniera prevalente o meno commerciale, le Reti potranno qualificarsi come enti commerciali o come enti non commerciali.

• Nella rete-soggetto l‘Organo Comune agisce in rappresentanza della rete di imprese, quindi l’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete può partecipare alle gare pubbliche tramite l’organo stesso.

• La rete deve essere dotata di un fondo patrimoniale comune e la contribuzione al fondo da parte delle imprese aderenti al contratto di rete deve essere trattata quale “partecipazione”. Quindi analogamente con quanto avviene nelle società, i conferimenti iniziali ed eventuali apporti successivi, saranno considerati apporti di capitale proprio.

• Le imprese partecipanti al contratto non possono fruire dell’agevolazione fiscale prevista per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete.

In generale, al di là delle considerazioni giuridiche e fiscali, a livello gestionale la scelta e l’adozione tra Rete Contratto e Rete soggetto può dipendere dal tipo di collaborazione, interna o di mercato, già realizzata e testata da parte delle imprese che intendono aggregarsi.

La scelta di una rete contratto può essere, per esempio, suggerita da un business che potrebbe accrescere sensibilmente la competitività sul mercato delle aziende in rete, ma vi è la necessità di verificare, mediante un indagine sui clienti potenziali, i benefici che i nuovi prodotti potranno generare.

Un’aggregazione d’imprese che invece già esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzarla, potrebbe optare per una rete soggetto.

Avete già esperienza di uno delle due tipologie di contratto? Vorreste avvicinarvi con la vostra azienda ad un’esperienza di Rete?

Condividete le vostre esperienze e i vostri dubbi, sarà un accrescimento per tutti!

 

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About Nadia Toppino

Aree di competenza: Public Relations, Organizzazione Eventi, Food&Wine blogger, Creatività aziendale - Interessi personali: Food&Wine, Sociale e No profit, Business Networking

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