Nessuna nuova notizia sul fronte INPS in materia di agevolazioni ai neoimprenditori. Infatti a differenza di quanto accade per l’Irpef o l’Irap, dove il fisco ha previsto il regime agevolato dei contribuenti minini, l’INPS non concede “sconti” e continua ad applicare le aliquote contributive previdenziali ordinarie, ritoccando le aliquote in rialzo rispetto al 2012. L’entità dei contributi di artigiani e commercianti per il 2013 è stata pubblicata di recente con Circolare INPS dell’ 8.2.2013, n. 24: il 21,75% per gli artigiani e il 21,84% per i commercianti, che viene calcolato sul reddito maturato alla fine di ogni esercizio.
Il meccanismo di calcolo dei contributi tiene conto di un reddito minimo: ciò significa che anche in presenza di una perdita il neoimprenditore deve pagare contributi “fissi” calcolati su un reddito fittizio di € 15.357, in quattro rate, rapportato ai giorni di effettiva attività.
Di contro il reddito massimo è fissato a € 75.883 (€ 99.034 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95); di conseguenza in presenza di un reddito superiore a quello indicato non si verseranno i contributi sull’eccedenza.
Vi sono inoltre, tra minimo e massimo due scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote, così fissati: primo scaglione fino a € 45.530 e secondo scaglione di reddito da € 45.531 a € 75.883 (€ 99.034 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95). La ripartizione in fasce è stata prevista in quanto per il secondo scaglione i contributi dovuti passano al 22,75% per gli artigiani e al 22,84% per i commercianti.
A differenza dei contributi entro il reddito minimo questi ultimi vengono pagati nello stesso termine indicato per le imposte da dichiarazione dei redditi e con il meccanismo del saldo per l’anno trascorso e di acconto per l’anno in corso.
A regime, l’INPS prevede l’applicazione di un’aliquota del 24%: vi terremo aggiornati.