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IL BONUS FISCALE PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI AGEVOLA LE START UP.

Il Bonus Fiscale per gli Investimenti in beni strumentali agevola le StartUp

Che siate piccoli o grandi, italiani o stranieri, “avvantaggiati” fiscalmente o “semplificati” contabilmente, se siete titolari di reddito d’impresa ed avete effettuato investimenti in nuovi beni strumentali  destinati a strutture produttive site in Italia, potrete agevolare del c.d. “bonus investimenti”.

Nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, infatti, coloro che esercitano, in qualunque forma e in qualunque settore, anche parzialmente, attività commerciale e acquistano, anche tramite un contratto di appalto, o una costruzione in economia, oppure mediante un’operazione di locazione finanziaria,un bene che sia:

  1.  incluso nella divisione 28 della tabella Ateco 2007: il principio è che non si deve far riferimento al codice attività dell’impresa che cede il bene, ma a “che cosa”, concretamente, si sta andando ad acquistare. Seguendo questo ragionamento, possono rientrare nell’investimento beni di categorie diverse dalla divisione 28, purchè siano, di fatto, dotazioni dell’investimento principale o componenti indispensabili al funzionamento dei suddetti cespiti; viceversa, possono essere esclusi dei beni che, pur rientrando nella categoria indicata, non hanno le caratteristiche di un investimento durevole, in quanto materiale trasformabile o soggetto a deterioramento.
  2. nuovo, anche se non messo in funzione, quindi anche se usato a scopo dimostrativo nelle fiere o negli show room;
  3. e costituisca per il soggetto beneficiario del credito un cespite strumentale, cioè deve durevolmente costituire uno strumento di produzione all’interno del processo aziendale e destinato a una struttura produttiva del territorio italiano.

..o più beni, con le medesime caratteristiche descritte, purchè rientranti in singoli progetti di finanziamento, ciascuno dei quali abbia un importo unitario almeno pari ad euro 10.000.

Coloro che rispettano tutti i predetti parametri possono beneficiare di un credito d’imposta, pari al 15% della differenza tra l’importo dell’investimento effettuato nel periodo agevolato e la media aritmetica degli investimenti (che abbiano le stesse caratteristiche dei punti da 1 a 3 sopra riportati) realizzati nei 5 precedenti periodi d’imposta.

Per pure ragioni matematiche, il vantaggio economico è marginale tanto più l’investimento è in linea con gli anni precedenti; se invece gli investimenti sono occasionali o riguardano un’impresa costituita da 2-5 anni la situazione va analizzata caso per caso, anche perchè nel computo del quinquennio vanno considerati anche gli anni in cui non sono stati effettuati investimenti e si puòescludere quello in cui l’investimento è stato maggiore.

E’ tuttavia chiaro il vantaggio per le start up, soprattutto se costituite dopo il 25 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015 in quanto determinano il 15% di credito d’imposta direttamente sulla base del valore complessivo degli investimenti  realizzati in ciascun periodo d’im­posta, mancando il dato “storico” su cui calcolare l’eccedenza, infatti: nel primo periodo d’imposta agevolato (2014) non presentano investimenti degli esercizi precedenti da porre a confronto, mentre nel secondo periodo d’imposta (2015) hanno la possibilità di escludere il 2014 quale esercizio passato con valore più alto. E infatti, al fine di evitare operazioni volte esclusivamente a conseguire vantaggi fiscali indebiti, è stato espressamente ricordato il potere di sindacato antielusivo dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti di tali imprese.

Il credito fiscale potrà essere utilizzato dal secondo anno successivo a quello in cui si è effettuato l’investimento ed esclusivamente in compensazione, in 3 anni a quote costanti, a condizione che sia stato regolarmente annotato nelle scritture del bilancio dell’anno di competenza. Quindi, per un investimento del 2014, il “bonus investimenti” avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, purchè risulti nel bilancio chiuso al 31.12.2014.  Nel caso in cui, la quota annuale del credito d’imposta – o una parte della stessa – non possa essere compensata, per motivi di incapienza, nell’esercizio in cui diviene disponibile, potrà essere utilizzata nel successivo sommandosi alla quota fruibile di quell’ esercizio.

About Laura Chiara Gandolfi

Società: ​PCG - Pesenti Consulting Group  -   Aree di competenza: fiscale, societario, procedure concorsuali, bandi e finanziamenti agevolati  -   Interessi: fiscalità internazionale, tax compliance

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