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Crisi di liquidità su pagamenti tardivi

Crisi di liquidità su pagamenti tardivi

Fatture emesse e non pagate? Pagamenti in ritardo? Siete in buona compagnia … la Commissione Europea ha evidenziato che un fallimento su tre è causato proprio dai ritardi nei pagamenti.

Considerato che i ritardi nei pagamenti continuano a crescere, le imprese corrono un rischio sempre più elevato a causa delle fatture non pagate.

La direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è uno degli strumenti che l’Unione Europea ha introdotto per contrastare i pagamenti tardivi e supportare le attività delle imprese.

Se percepite come insopportabile il ritardo nei pagamenti da parte della vostra clientela e la conseguente contrazione della liquidità che la vostra impresa subisce, leggete attentamente questo articolo e fate quindi uso dei vostri diritti !

Le nuove regole introdotte dalla  Direttiva 2007/11/UE sono state recepite nel nostro ordinamento attraverso il D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012 che ha modificato il D. Lgs 231/2002 (che aveva recepito la prima direttiva europea sui ritardi di pagamento, la 2000/35/UE). Esse si applicano automaticamente per i contratti conclusi successivamente al 1 gennaio 2013, sia quelli conclusi con la Pubblica Amministrazione (P.A.) sia quelli conclusi tra imprese, che comportino la consegna di merci o la prestazione di servizi.

Ecco in sintesi le principali novità:

  • nei contratti tra imprese e P.A. il termine di pagamento non deve superare i 30 giorni, termine che può però essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni nel caso in cui la transazione riguardi amministrazioni pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale e commerciale o enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
  • nei contratti tra imprese sussiste, invece, libertà contrattuale: le imprese devono pagare le loro fatture entro 30 giorni, salvo siano pattuiti espressamente termini diversi (anche superiori a 60 giorni) e misura degli interessi diversi da quelli stabiliti dalla legge, purché non gravemente iniqui per i creditori;
  • tali termini decorrono dalla data di ricevimento della fattura o dalla richiesta di pagamento equivalente, oppure dalla data di ricevimento della merce o di prestazione del servizio se non è certa la data di ricevimento della fattura, oppure se quest’ultima è anteriore alla consegna della merce/prestazione del servizio;
  • il tasso legale di interesse di mora per i ritardi di pagamento è pari a 8 punti percentuali al di sopra del tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea (si è in attesa dell’imminente definizione del tasso di interesse per il primo semestre 2014);
  • le imprese hanno automaticamente diritto a chiedere gli interessi per i ritardi di pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora e possono anche ottenere automaticamente un importo fisso di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre a poter chiedere il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
  • il debitore può liberarsi dall’obbligo di pagamento dell’interesse di mora soltanto provando che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile, ad esempio un blocco del sistema informatico nel caso di pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario;
  • è affetta da nullità, e viene sostituita con le previsioni di legge, la clausola contrattuale che prevede tempi di pagamento ed interessi in misura diversa da quella legale, qualora questi siano gravemente iniqui per il creditore, iniquità che deve essere accertata caso per caso, ad esempio alla luce della prassi commerciale invalsa tra le parti, della natura della merce o del servizio oggetto del contratto, dell’esistenza di motivi oggettivi per derogare ai termini di legge.

Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in questione i contratti disciplinati da norme di legge maggiormente favorevoli, quali i contratti di subfornitura.

L’Unione Europea ha introdotto la normativa, il nostro Paese l’ha recepita … spetta ora alle imprese adottare adeguati processi di gestione del credito.

About Monica Selvini

Aree di competenza: Avvocato specializzato in Contenzioso, Diritto civile e societario, Diritto fallimentare.

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