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Litigare o risolvere le controversie con il vostro partner commerciale? La nuova mediazione può essere la soluzione (prima parte)

Quante volte vi siete interrogati sull’opportunità di intraprendere una causa contro quel cliente o quell’importante fornitore con cui avete relazioni commerciali da anni?

Certamente vi sarete risposti che avete ragione su quella questione e che con un poco di buona volontà il problema insorto si potrebbe risolvere sedendovi attorno ad un tavolo con il vostro partner commerciale.

Perché litigare o intraprendere un processo lungo e dispendioso quando la soluzione si potrebbe trovare soltanto con un poco di buon senso?

Irrazionale sarebbe interrompere definitivamente i rapporti commerciali con un soggetto con cui collaborate da anni e con il quale ormai il rapporto è consolidato, dovendo conseguentemente cercare nuovi partner commerciali e ricominciare daccapo nel tentativo di ristabilire quell’equilibrio e conoscenza delle rispettive esigenze che avevate ormai faticosamente raggiunto con il vecchio fornitore.

Da oggi avete un motivo in più per tentare di risolvere la questione e, soprattutto, uno strumento economico: la nuova mediazione.

L’istituto della mediazione introdotto nel 2010, successivamente reso di fatto non operativo dalla pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale di alcune norme del decreto legislativo che lo ha istituito, è stato recentemente reintrodotto dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 cosiddetto “Decreto del fare”.

La mediazione, così come disegnata dal decreto legge del giugno di quest’anno, è quell’attività svolta da un terzo imparziale, nominato all’interno di un Organismo a ciò deputato, e finalizzata all’assistenza delle parti nella ricerca di un accordo amichevole.

Su vostra richiesta, l’Organismo invita il vostro partner commerciale a comparire davanti a un mediatore, potrete spiegare il problema insorto e cercare insieme una soluzione che accontenti voi e il vostro partner.

Avete quindi a disposizione uno strumento potenzialmente risolutivo: un terzo imparziale solleciterà il vostro partner commerciale a cercare e trovare una soluzione.

Vi chiederete tuttavia per quale motivo il vostro partner che fino ad ora non ha mai dato seguito alle vostre richieste di incontro ora dovrebbe cambiare idea e comparire avanti al mediatore.

La risposta è molto semplice.

Il tentativo di mediazione, reso obbligatorio in alcune materie (condominio, diritti reali, divisione, successione, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari), può essere chiesto anche dal giudice nella fase contenziosa. Se il vostro partner non si presenta senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione obbligatoria, il giudice potrà desumere argomenti di prova, ovvero elementi a sfavore della parte che ha rifiutato una mediazione, oltre alla applicazione di una sanzione, pari al contributo unificato.

La nuova mediazione si manifesta, quindi, come opportunità per l’impresa anche nei casi in cui essa non è obbligatoria (ad esempio per controversie relative a società e associazioni, su proprietà industriale, a contratti commerciali).

Al di là delle agevolazioni fiscali, già previste nel primitivo testo legislativo ed ora mantenute dal  D.L. n. 69/2013, essa presenta, infatti, molteplici vantaggi:

– la maggiore possibilità di risolvere il conflitto grazie all’intervento di un soggetto terzo imparziale;

nessun compenso all’Organismo in caso di mancato accordo all’esito del primo incontro;

– la possibilità di proseguire i rapporti commerciali tra le due imprese, grazie ad un incontro in una sede conciliativa e non contenziosa quale il giudizio ordinario o arbitrale;

– la riservatezza sull’esistenza della controversia e sulla sua soluzione, in quanto resta una trattativa privata e non un giudizio che si risolve in una sentenza che, come tale, è pubblica;

evita che l’emanazione di una sentenza avversa all’impresa possa costituire un pericoloso precedente per eventuali future controversie con lo stesso o altri operatori del settore.

About Monica Selvini

Aree di competenza: Avvocato specializzato in Contenzioso, Diritto civile e societario, Diritto fallimentare.

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