Con il termine brevetto ci si riferisce al diritto di produrre e vendere in esclusiva un certo bene o attuare in esclusiva un certo procedimento. Per registrare un brevetto occorre presentare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) una descrizione tecnica del bene/procedimento che si vuole tutelare.
I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto, che avviene dopo 2 o 3 anni dalla presentazione dell’istanza. Gli effetti del brevetto, tuttavia, decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico (18 mesi dalla data di deposito ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico).
Il diritto di esclusività generato con la registrazione del brevetto ha una durata limitata e, a differenza del marchio, non è indefinitamente rinnovabile. Allo scadere di un tempo prestabilito, che varia a seconda del tipo di brevetto e del paese in cui viene registrato, l’esclusiva decade e tutti possono realizzare quel bene/procedimento.
In Italia e nella maggior parte dei paesi la durata massima del brevetto di invenzione è 20 anni (ci sono però campi in cui questo periodo può essere esteso, come quello farmaceutico). Per il brevetto per modello di utilità in Italia è prevista una durata di 10 anni. Queste due tipologie di brevetto differiscono per durata della tutela ma le procedure di deposito e ottenimento, così come il grado di protezione, sono analoghe.
Per quanto riguarda i costi, oltre alle spese amministrative da sostenere al momento del deposito della domanda, dal quinto anno di vita del brevetto si deve versare anche una tassa annuale. La procedura di deposito presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio è normalmente effettuata da parte degli studi specialistici che hanno formulato la domanda di brevetto (la quale deve rispondere a determinate caratteristiche tecnico/giuridiche).
Naturalmente, alle spese amministrative si somma il costo della consulenza specialistica.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:
http://www.uibm.gov.it
Spesso è opportuno estendere la protezione brevettuale anche nei paesi esteri in cui si abbia una ragionevole aspettativa di intrattenere rapporti commerciali e produrre ricavo per l’impresa. In questo caso si può procedere in vari modi:
• una serie di depositi nazionali nei singoli paesi (secondo le procedure previste da ciascun paese);
• un brevetto europeo (CBE), il quale non ha copertura “europea” ma è valido nei paesi che hanno ratificato la Convenzione per il Brevetto Europeo per i quali si è effettuata la domanda di brevetto, con il vantaggio, rispetto ai singoli depositi nazionali, di essere soggetto di un unico esame di rilascio, semplificando notevolmente l’iter burocratico;
• procedura PCT (Convenzione Internazionale Patent Cooperation Treaty), consigliabile quando si vuole estendere la protezione brevettuale ad un numero elevato di paesi extraeuropei.
Informazioni sul Brevetto Comunitario
Il testo della Convenzione Internazionale PCT:
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm
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